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Sez. 2, Sentenza n. 975 del 02/10/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151924 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INTERMEDIAZIONE DI UN TERZO - ATTIVITÀ ESPLETATA SU INCARICO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA VITTIMA - CONSEGNA SPONTANEA DI MODESTO PREMIO - CONCORSO NELL'ESTORSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151924-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INTERMEDIAZIONE DI UN TERZO - ATTIVITÀ ESPLETATA SU INCARICO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA VITTIMA - CONSEGNA SPONTANEA DI MODESTO PREMIO - CONCORSO NELL'ESTORSIONE - INSUSSISTENZA.*

Non risponde di concorso in estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo, ma soltanto un modesto premio datogli in modo assolutamente spontaneo dal derubato medesimo. (Conf mass n 113048; (Conf mass n 101411).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)