diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 35616 del 13/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007) Rv. 237165 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Sentenza di appello annullata - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Diritto delle parti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237165-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di giudizio di rinvio, le parti, nel caso di annullamento di una sentenza d'appello, non hanno un diritto incondizionato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, perché il giudice dispone in merito degli stessi poteri di quello la cui sentenza è stata annullata, e quindi è tenuto alla rinnovazione sempre che la prova sia indispensabile per la decisione, con l'ulteriore condizione che sia anche rilevante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)