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Sez. 3, Sentenza n. 3963 del 14/06/1986 (Rv. 446783 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONDUTTORE DIRETTA ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ALTERAZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446783-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONDUTTORE DIRETTA ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ALTERAZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*

Mentre la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità resta devoluta al giudice competente ratione valoris, quella proposta in via riconvenzionale dal conduttore e diretta alla Determinazione del canone resta attribuita, ratione materiae al pretore, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 392 del 1978, a nulla rilevando che si verta in tema di canone di locazioni non abitative e senza che sia utilizzabile il criterio dell'accessorietà di cui all'art. 31 cod. proc. civ. per attrarre in quest'ultima Competenza la domanda risolutoria, stante la maggiore importanza che questa riveste - incidendo sull'intero rapporto - rispetto a quella di Determinazione del canone, che attiene ad una sola delle prestazioni corrispettive. (V 4675/85, mass n 442121; (V 1506/83, mass n 426336; (V 6362/82, mass n 423991; (V 839/82, mass n 418666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)