Sez. 3, Sentenza n. 3963 del 14/06/1986 (Rv. 446783 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONDUTTORE DIRETTA ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ALTERAZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONDUTTORE DIRETTA ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - ALTERAZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
Mentre la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità resta devoluta al giudice competente ratione valoris, quella proposta in via riconvenzionale dal conduttore e diretta alla Determinazione del canone resta attribuita, ratione materiae al pretore, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 392 del 1978, a nulla rilevando che si verta in tema di canone di locazioni non abitative e senza che sia utilizzabile il criterio dell'accessorietà di cui all'art. 31 cod. proc. civ. per attrarre in quest'ultima Competenza la domanda risolutoria, stante la maggiore importanza che questa riveste - incidendo sull'intero rapporto - rispetto a quella di Determinazione del canone, che attiene ad una sola delle prestazioni corrispettive. (V 4675/85, mass n 442121; (V 1506/83, mass n 426336; (V 6362/82, mass n 423991; (V 839/82, mass n 418666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)