Sez. 3, Sentenza n. 4675 del 10/09/1985 (Rv. 442121 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, qualora a fronte della domanda del locatore di risoluzione del contratto per morosità del conduttore nel pagamento del canone pattiziamente stabilito venga proposta dal conduttore domanda riconvenzionale di accertamento del canone dovuto, quest'ultima domanda resta devoluta, ai sensi dell'art. 45 della legge suddetta, alla Competenza del pretore o del conciliatore (per i giudizi instaurati anteriormente alla legge n. 393 del 1984), mentre quella di risoluzione resta regolata dai criteri ordinari di Competenza e, quindi, va devoluta al tribunale se rientrante nella sua Competenza per valore, con conseguente separazione dei giudizi, salva l'eventuale sospensione di quello di risoluzione in attesa della definizione dell'altra controversia. (Conf 5597/83, mass n 430535; (Conf 839/82, mass n 418666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)