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Sez. 1, Sentenza n. 8243 del 07/04/2006 (Rv. 590395 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni ad effettiva destinazione agricola - Indennità - Determinazione - Utilizzo delle tabelle - Necessità - Potere del giudice di disapplicazione delle tabelle per violazione di legge - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590395-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'indennità di espropriazione per i terreni agricoli deve essere determinata secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, richiamata dall'art. 5 bis, Comma quarto, della legge n. 359 del 1992, ovvero commisurata al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura effettivamente in atto, contemplati dalle tabelle redatte dalle competenti commissioni, le quali sono disapplicabili dal giudice per vizi di legittimità, e non sostituendo ad esse, per ragioni di opportunità, le proprie autonome valutazioni (nella specie si è cassata la sentenza che aveva triplicato l'indennità calcolata secondo il valore agricolo medio, nella convinzione di una maggior aderenza al pregio effettivo dello specifico terreno espropriato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)