Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 07/04/1972 (Rv. 357437 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO.*
Il criterio distintivo fra lavoro autonomo e lavoro subordinato va rinvenuto nell'essere, il primo, un rapporto in cui oggetto della prestazione e l'opera, e cioe il risultato della attivita organizzata del lavoratore attuata a suo rischio, mentre, oggetto del secondo rapporto e la prestazione di energia lavorativa, da parte del prestatore d'opera, che si inserisce nella organizzazione dell'impresa con caratteristiche di collaborazione e di subordinazione, e si attua secondo le direttive, nonche sotto la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro, a carico del quale permane totalmente il rischio economico dell'impresa. La natura fissa della retribuzione non e incompatibile con la figura del lavoro autonomo, allo stesso modo che una retribuzione stabilita in maniera diversa (ad es col sistema del cottimo, o della partecipazione agli utili) non e incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato. (Conf 540'70 mass n 345603; 2537'69 mass n 342108; 889'70 mass n 346272 ().*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)