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Sez. L, Sentenza n. 4804 del 24/04/1993 (Rv. 482005 - 01)

Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere | Proposizione del ricorso per ricusazione - Sospensione "ipso iure" del processo e devoluzione della questione al giudice competente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482005-01

Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere

La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso al detto giudice competente, esclude, nondimeno, l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)