Sez. U, Sentenza n. 2636 del 30/05/1989 (Rv. 462936 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PREFETTO.*
Con riguardo alla sentenza del pretore, che abbia respinto, in contraddittorio del prefetto, l'opposizione avverso ordinanza- ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto nei confronti del ministro dell'interno (ovvero della prefettura in persona del ministro), in quanto, nella disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (come in quella delle precedenti leggi 3 maggio 1967 n. 317 e 24 dicembre 1975 n. 706), il prefetto è munito di autonomia funzionale, e, quindi, di propria legittimazione (attiva e passiva) nelle relative controversie. (V 2272/88, mass n 458076; (V 4544/87, mass n 453238; (V 520/86, mass n 444116).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)