Sez. L, Sentenza n. 5594 del 06/06/1998 (Rv. 516152 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Conciliazione delle parti successiva alla proposizione del ricorso per cassazione - Cessazione della materia del contendere - Rilevanza ai fini della sopravvenuta inammissibilità del ricorso - Conseguenze - Produzione dinnanzi alla Corte di Cassazione del relativo verbale - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Tra i documenti la cui produzione deve ritenersi ammessa dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. rientrano quelli idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite fra le parti, successiva alla proposizione del ricorso, la quale configura una fattispecie di sopravvenuta inammissibilità del ricorso stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)