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Sez. 2, Sentenza n. 13084 del 09/09/2002 (Rv. 557325 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Deposito di dichiarazione della parte contenente rinuncia alla domanda - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557325-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Nel giudizio di cassazione è ammissibile, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione di documenti nuovi purché riguardanti la ammissibilità del ricorso e del controricorso (in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la produzione della rinuncia all'azione in senso sostanziale del resistente, vittorioso nei due gradi di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)