Sez. L, Sentenza n. 6838 del 24/05/2000 (Rv. 536884 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Controversia di lavoro - Conciliazione delle parti ex art. 2113 cod. civ. successiva alla proposizione del ricorso - Carenza di un attuale interesse alla pronunzia giudiziale - Rilevanza ai fini della sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione relativo ad una controversia di lavoro, deve essere dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso nel caso in cui venga dimostrato, mediante produzione documentale, che la intervenuta definizione in via conciliativa dell'insieme dei rapporti traenti origine dal contratto di lavoro esclude ogni attuale interesse alla pronunzia giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)