Sez. 2, Sentenza n. 2435 del 09/03/1987 (Rv. 451601 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DECESSO O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICA DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - ULTRATTIVITÀ DELLA PROCURA - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROPOSIZIONE DELL'APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DECESSO O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICA DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - ULTRATTIVITÀ DELLA PROCURA - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROPOSIZIONE DELL'APPELLO.*
Nel caso di decesso (o perdita della capacità) della parte costituita, sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado (e prima della chiusura della discussione), ove il procuratore - unico legittimato a farlo, ex art. 300 cod. proc. civ. - ometta di dichiarare tale evento in udienza o di notificarlo alle controparti, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata come quella di persona ancora esistente o capace, con correlativa ultrattività, della procura alla lite. Ed, in conseguenza di ciò, come la parte soccombente può validamente impugnare la sentenza notificando l'atto presso il procuratore del defunto (od incapace), così il medesimo procuratore (ove l'originario mandato sia valido anche per l'ulteriore grado del processo) può costituirsi in appello. (V 1317/85, mass n 439401, sulla seconda parte; (Conf 3306/85, mass n 440973, sulla seconda parte; (Conf 1229/85, mass n 433372, sulla seconda parte; (Conf 2452/80, mass n 406172, sulla prima parte; (Conf 941/80, mass n 404371, sulla prima parte; (Conf 2167/79, mass n 398519, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)