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Sez. L, Sentenza n. 3306 del 03/06/1985 (Rv. 440973 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE - PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE A PROPORRE IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440973-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE - PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE A PROPORRE IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

Deceduta o divenuta incapace nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione una parte costituita per mezzo di procuratore, il quale non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, il procuratore medesimo, ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta od incapace, da considerarsi processualmente ancora in vita o capace. (Conf 1229/84, mass n 433372, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)