Sez. L, Sentenza n. 3306 del 03/06/1985 (Rv. 440973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE - PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE A PROPORRE IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE - PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE A PROPORRE IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Deceduta o divenuta incapace nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione una parte costituita per mezzo di procuratore, il quale non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, il procuratore medesimo, ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta od incapace, da considerarsi processualmente ancora in vita o capace. (Conf 1229/84, mass n 433372, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)