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Sez. U, Sentenza n. 19494 del 16/07/2008 (Rv. 604574 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento previsti dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990 - Ambito - Accordo successivo al provvedimento - Possibilità - Condizioni - Rinvio espresso del provvedimento al successivo accordo per la determinazione del suo contenuto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604574-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Tra gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento previsti dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le relative controversie, non rientrano solo quelli che precedono il provvedimento di cui prefigurano il contenuto, ma anche quelli che lo seguono cronologicamente, purché il provvedimento rinvii espressamente al successivo accordo per la determinazione del suo contenuto. (Fattispecie di affidamento della concessione di costruzione e gestione di discarica "in conformità con il progetto approvato" e "sulla base della convenzione" che sarebbe stata stipulata successivamente, cioè dopo l'accertamento dei requisiti "antimafia" della concessionaria).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)