Sez. U, Ordinanza n. 3689 del 09/03/2012 (Rv. 621674 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Convenzione relativa al rilascio di concessione edilizia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da una convenzione stipulata tra un Comune ed un privato, volta a disciplinare il rilascio di una concessione edilizia, trattandosi di atto che rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento disciplinati dall'art. 11, comma quinto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (applicabile "ratione temporis"), che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati, nel pubblico interesse, dalla P.A. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo; non osta a tale devoluzione la congiunta proposizione della domanda di adempimento dell'accordo e di condanna al risarcimento dei danni, in quanto la questione non attiene all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)