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Sez. L, Sentenza n. 4461 del 08/07/1986 (Rv. 447217 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI - PERSONALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447217-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI - PERSONALE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

Con riferimento alla speciale disciplina delle farmacie comunali, connotata da un'accentuata esigenza di perseguimento del pubblico interesse, disciplina che prevede lo strumento del concorso per il reclutamento sia del farmacista direttore, sia degli addetti, con una norma imperativa (art. 10 legge 2 aprile 1968 n. 475) che è stata confermata in generale per le nuove assunzioni di personale dei comuni e dei rispettivi consorzi ed aziende municipalizzate dall'art. 5 d.l. n. 702 del 1978 (convertito nella legge n. 3 del 1979), è legittimo il ricorso da parte dell'amministrazione comunale allo strumento del contratto a termine per far fronte ad esigenze eccezionali e sopravvenute, come riconosciuto dal quindicesimo comma dell'art. 5 d.l. n. 702 citato sempre che - a pena di nullità del rapporto - il personale così assunto non sia trattenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto è risolto di diritto. (V 2730/86, mass n 445776; (V 5540/85, mass n 442737).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 10, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)