Sez. L, Sentenza n. 6993 del 21/08/1987 (Rv. 455171 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - PERSONALE (PIANTA ORGANICA) - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI - DI AZIENDE MUNICIPALI - NOMINA DEL FARMACISTA DIRETTORE E DEGLI ALTRI FARMACISTI ADDETTI - PREVIO CONCORSO PUBBLICO - OBBLIGATORIETÀ - ESERCIZIO DI FATTO DELLE MANSIONI DI FARMACISTA DIRETTORE O ADDETTO. DIRITTO ALLA RELATIVA QUALIFICA EX ART. 13 ST. LAVORATORI - INSUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - PERSONALE (PIANTA ORGANICA) - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI - DI AZIENDE MUNICIPALI - NOMINA DEL FARMACISTA DIRETTORE E DEGLI ALTRI FARMACISTI ADDETTI - PREVIO CONCORSO PUBBLICO - OBBLIGATORIETÀ - ESERCIZIO DI FATTO DELLE MANSIONI DI FARMACISTA DIRETTORE O ADDETTO. DIRITTO ALLA RELATIVA QUALIFICA EX ART. 13 ST. LAVORATORI - INSUSSISTENZA.*
La speciale disciplina delle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, connotata da un'accentuata esigenza di perseguire il pubblico interesse, prevede il sistema del concorso pubblico sia per la nomina del farmacista direttore, che degli altri farmacisti addetti, con prescrizione di carattere imperativo (art. 10 legge 2 aprile 1968 n. 475), che non è stata abrogata dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori, secondo cui l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diventa definitiva dopo tre mesi, non potendo - in Mancanza di una previsione espressa - tale norma a carattere generale derogare a quella precedente disciplina a carattere speciale. Pertanto il mero espletamento protratto nel tempo, delle mansioni di farmacista direttore (o addetto) non comporta l'attribuzione della relativa qualifica, che resta conseguibile soltanto mediante concorso pubblico. (V 4461/86, mass n 447217; (V 2730/86, mass n 445776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)