Sez. L, Sentenza n. 11729 del 20/05/2009 (Rv. 608293 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozioni di fatto di comune esperienza - Fatti notori - Nozione - Utilizzazione al fine della decisione - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di lavaggio di indumenti del lavoratore.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel far applicazione del notorio relativamente alla circostanza che gli indumenti di lavoro forniti ai dipendenti addetti alle operazioni di raccolta dei rifiuti abbisognino di lavaggi periodici, aveva condannato il datore di lavoro a provvedere al lavaggio degli indumenti a sue spese).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)