Sez. L, Sentenza n. 192 del 09/01/1981 (Rv. 410601 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICHIESTA DI UNA MAGGIORE RETRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLE NUOVE MANSIONI - ATTRIBUZIONE DI UNA DIFFERENZA RETRIBUTIVA INFERIORE A QUELLA RICHIESTA, MA SUPERIORE A QUELLA PERCEPITA - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICHIESTA DI UNA MAGGIORE RETRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLE NUOVE MANSIONI - ATTRIBUZIONE DI UNA DIFFERENZA RETRIBUTIVA INFERIORE A QUELLA RICHIESTA, MA SUPERIORE A QUELLA PERCEPITA - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il compito di stabilire l'effettiva qualificazione del lavoro svolto spetta al giudice del merito anche nel caso in cui manchi in tal senso un'espressa domanda, seppure subordinata, del lavoratore che sia correlata alla corresponsione di una differenza retributiva dovuta in quantita minore di quella richiesta, giacche la domanda di una maggiore retribuzione in relazione alle mansioni esercitate include implicitamente la gradata richiesta della retribuzione inferiore, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Non e pertanto viziata da ultra o extra petizione da decisione del giudice che riconosce al lavoratore differenze retributive inferiori a quelle richieste, ma superiori a quelle percepite, sulla base delle mansioni lavorative della categoria superiore in concreto espletate dal lavoratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)