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Sez. 3, Sentenza n. 2306 del 02/02/2007 (Rv. 595494 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Parte contumace - Costituzione successiva alla prima udienza - Competenza per territorio derogabile - Eccezione di incompetenza - Tardività - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595494-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora, alla prima udienza, questi abbia dichiarato la contumacia del convenuto, procedendo alla celebrazione di una seconda e di una terza udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio - la struttura del quale è articolata in una tendenziale unica udienza di trattazione - non può essere proposta oltre la prima udienza. Né rileva che il giudice di pace, ai sensi del quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ., possa fissare una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, atteso che detta disposizione non consente di esperire attività contrastanti con la struttura della udienza prevista nel citato articolo, nella quale si deve concentrare l'attività della trattazione preliminare della causa, l'attività istruttoria e quella conclusiva, senza che si possa scindere l'udienza di prima comparizione da quella di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 45, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)