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Sez. 2, Sentenza n. 9580 del 26/04/2006 (Rv. 588856 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Procedimento davanti al giudice di pace - Incompetenza per territorio - Rilevabilità fino alla prima udienza - Udienza di mero rinvio - Rilevabilità all'udienza successiva - Sussistenza - Anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588856-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Nel procedimento davanti al giudice di pace (anche in materia di opposizioni a sanzioni amministrative), le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per territorio semplice può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o anche d'ufficio anche alla udienza immediatamente successiva, mentre, se alla prima udienza la causa ha avuto effettiva trattazione, tale rilievo è precluso anche al giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)