Sez. 2, Sentenza n. 5204 del 07/03/2007 (Rv. 596236 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Violazioni della stessa norma commesse con più azioni od omissioni - Continuazione - Applicabilità - Limiti - Applicabilità in materia di emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In materia di sanzioni amministrative, l'istituto della continuazione è applicabile solo nel caso in cui, con più azioni od omissioni, risultino violate le norme sanzionatorie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria; in particolare, deve escludersi l'applicabilità dell'istituto della continuazione in caso di emissione di assegni bancari senza provvista (sanzionata dall'art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e di emissione di assegni bancari senza autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 504 art. 29, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)