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Sez. 1, Sentenza n. 27799 del 16/12/2005 (Rv. 585877 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Continuazione ex art.8 legge n.689 del 1981 - Nozione - Pluralità di violazioni con un'unica azione od omissione - Applicabilità - Pluralità di azioni od omissioni - Esclusione - Eccezione - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585877-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

Ai sensi dell'art.8 della legge n.689 del 1981, l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)