Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 10/03/1979 (Rv. 397852 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CAPO-FAMIGLIA LOCATARIO, PER TRASFERIMENTO O ALTRE VALIDE RAGIONI - PERMANENZA DELLA DI LUI FAMIGLIA NELL'ABITAZIONE - DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CAPO-FAMIGLIA LOCATARIO, PER TRASFERIMENTO O ALTRE VALIDE RAGIONI - PERMANENZA DELLA DI LUI FAMIGLIA NELL'ABITAZIONE - DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
L'eventuale scissione del nucleo familiare del locatario, determinata da un necessitato allontanamento di questo non puo risolversi in un pregiudizio per gli altri familiari, rispetto ai quali, al momento della conclusione del contratto, il conduttore ha posto in risalto il loro comune interesse a partecipare, di fatto, ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione. Pertanto, ai fini della decadenza della proroga del contratto, si devono tenere presenti le necessita dell'intero nucleo familiare rimasto nell'appartamento dopo l'allontanamento del locatario per trasferimento o per altre opponibili ragioni. (V 1453/56; (V 905/55; (V 3015/54).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)