Sez. 3, Sentenza n. 1675 del 12/03/1980 (Rv. 405285 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO - IMMOBILE DESTINATO AD USO DI ABITAZIONE - SCISSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL LOCATARIO - NECESSITA DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE RIMASTO NELLO APPARTAMENTO - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO - IMMOBILE DESTINATO AD USO DI ABITAZIONE - SCISSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL LOCATARIO - NECESSITA DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE RIMASTO NELLO APPARTAMENTO - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
La scissione del nucleo familiare del locatario, determinata da un necessitato allontanamento di questo, non puo risolversi in un pregiudizio per gli altri familiari, rispetto ai quali, al momento della conclusione del contratto, il conduttore ha posto in risalto il loro comune interesse a partecipare, di fatto, ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione. Pertanto, ai fini della decadenza della proroga del contratto, si devono tenere presenti le necessita dell'intero nucleo familiare rimasto nell'appartamento dopo l'allontanamento del locatario per trasferimento o per altre apprezzabili ragioni. (Conf 1501/79, mass n 397852).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)