diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2575 del 05/05/1979 (Rv. 398910 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - INTEGRAZIONE DELLE RESIDUE CAPACITA LAVORATIVE CON QUELLE DI ALTRI SOGGETTI - IRRILEVANZA - POSSIBILITA DEL COLTIVATORE DIRETTO DI DEDICARSI AD ALTRE OCCUPAZIONI - RIDUZIONE DELLA PREDETTA CAPACITA OLTRE I LIMITI LEGALI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398910-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - INTEGRAZIONE DELLE RESIDUE CAPACITA LAVORATIVE CON QUELLE DI ALTRI SOGGETTI - IRRILEVANZA - POSSIBILITA DEL COLTIVATORE DIRETTO DI DEDICARSI AD ALTRE OCCUPAZIONI - RIDUZIONE DELLA PREDETTA CAPACITA OLTRE I LIMITI LEGALI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La capacita di guadagno del coltivatore diretto deve essere valutata, ai fini della Determinazione del grado di invalidita pensionabile, con gli stessi criteri fissati per gli operai agricoli, senza che si possa procedere all'integrazione delle residue capacita lavorative del coltivatore diretto con quelle di altri soggetti, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare. La riduzione della capacita di guadagno oltre i limiti legali puo, pero, essere certamente esclusa, ove nel caso concreto risulti accertata la possibilita per il coltivatore diretto di dedicarsi ad altre occupazioni, anche di natura agricola, che non richiedano sforzi eccessivi e non sottopongano il lavoratore alla rigida osservanza dei tempi e dei metodi propri del lavoro subordinato, poiche egli opera in modo autonomo e senza vincoli di orario.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)