Sez. L, Sentenza n. 5414 del 15/10/1981 (Rv. 416124 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATRICE DIRETTA - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ELEMENTI RILEVANTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - CRITERI FISSATI PER I BRACCIANTI AGRICOLI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATRICE DIRETTA - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ELEMENTI RILEVANTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - CRITERI FISSATI PER I BRACCIANTI AGRICOLI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
In tema di pensione d'Invalidità di un coltivatore diretto, il principio che l'indagine sulla residua capacità lavorativa deve essere condotta con gli stessi criteri fissati per i braccianti agricoli, e senza possibilità di valutare l'apporto integrativo degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, non esclude che, al fine indicato, possano e debbano essere prese in considerazione le concrete e peculiari condizioni del lavoro autonomo nei campi, tra le quali, in particolare, la possibilità di riposi intermittenti, non sempre consentiti nel rapporto di lavoro subordinato, la Mancanza di vincoli di orario e, nel particolare caso della coltivatrice diretta, la normale adibizione di questa, nell'ambito della sua famiglia, ai lavori cosiddetti leggeri o medio-leggeri, come il governo della casa, della stalla, del pollaio, la cernita e l'imballaggio dei prodotti agricoli ecc.; ne consegue che le limitazioni della capacità di guadagno derivanti dalle infermità da cui è affetta una coltivatrice diretta vanno valutate soltanto in relazione a detta specie di lavori, confacenti alle attitudini lavorative della medesima. (V. 2575/79, mass. N. 398910; (V. 3764/77, mass. N. 387426).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)