Sez. 3, Sentenza n. 2964 del 29/03/1999 (Rv. 524681 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Art. 23 del d.P.R. n.148 del 1988 - Disciplina - Illecito valutario - Assoggettamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Disciplina successiva più favorevole - Applicabilità - Esclusione.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
In tema di violazioni valutarie l'art. 23 del T. U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 a norma del quale le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione, implica l'assoggettamento del fatto illecito alla legge del tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data di commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 secondo e terzo comma cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)