Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 04/08/2000 (Rv. 539170 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Principi di legalità, irretroattività, divieto di integrazione analogica - Applicazione - Conseguenze - Comportamento sanzionabile ai sensi della legge vigente al tempo dell'illecito - Successiva introduzione di una più favorevole disciplina normativa - Applicabilità della norma più favorevole - Esclusione - Fondamento - Anteriorità della disciplina più favorevole rispetto all'ordinanza/ingiunzione - Irrilevanza - Applicazione analogica dei criteri di cui all'art. 2 comma secondo e terzo cod.pen. - Inammissibilità - Applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del D.Lgs. 472/97 - Esclusione - Abrogazione dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929 - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell' analogia, di cui dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data della commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all' art. 2, commi secondo e terzo del codice penale (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così escluso che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 415 del 1996 in tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari -abrogativo delle norme dettate dalla legge n. 1 del 1991 in tema di irrogazione alla banche di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni sull'attività di intermediazione mobiliare- avesse efficacia eliminativa dell'infrazione amministrativa commessa da una banca nel vigore della legge 1/1991, ha negato, altresì, ogni rilevanza, "in parte qua", al disposto normativo di cui all'art. 3 D.Lgs. 472/97 -secondo il quale, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di diversa entità, si applica la legge più favorevole, salvo definitività del provvedimento sanzionatorio-, essendo i principi in esso contenuti espressione di una deroga alla regola generale della irretroattività della legge riferibile soltanto ad uno specifico tipo di illecito, e cioè a quello tributario, ed ha, infine, escluso che avesse rilievo la recente abrogazione dell'art. 20 della legge 4/1929 ad opera del D.Lgs. 507/1999, norma riferibile alla ipotesi di violazione di leggi finanziarie).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)