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Sez. 1, Sentenza n. 11098 del 05/11/1998 (Rv. 520377 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Art. 23 del d.P.R. n. 148 del 1988 - Disciplina - Illecito valutario - Assoggettamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Necessità - Disciplina normativa posteriore più favorevole - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520377-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di violazioni valutarie, l'art. 23 del T.U. approvato con d.P.R. n. 148 del 1988 - a norma del quale le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi nel vigore delle rispettive norme valutarie, anche se queste siano state poi oggetto di modifiche in senso più sfavorevole all'autore della violazione - sancisce, "in subiecta materia", il più generale principio dell'assoggettamento dell'illecito alla legge del tempo del suo verificarsi (non potendosi ritenere la seconda parte della disposizione in parola limitata alla sola ipotesi di modifica sfavorevole, ma dovendo, per converso, estendersi anche all'opposta ipotesi di normativa più favorevole all'incolpato), senza che possa, in contrario, assumere rilievo la circostanza che una eventuale, più favorevole disciplina, posteriore alla data del fatto, sia entrata in vigore in epoca antecedente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio (non potendo, all'uopo, trovare applicazione analogica i principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo cod. proc. pen., attesa la differenza morfologica delle situazioni rispettivamente considerate).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, DM Commercio estero 27/04/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)