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Sez. 5, Sentenza n. 14560 del 12/02/2004 Cc. (dep. 25/03/2004) Rv. 228018 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Soggetto appartenente alla minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino - Alto Adige - Arresto in flagranza - Scelta della lingua prima del termine di 24 ore - Causa di nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228018-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

In tema di tutela della minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino - Alto Adige, non dà luogo a nullità, in difetto di espressa previsione in tal senso, il fatto che un soggetto appartenente alla suddetta minoranza, arrestato in flagranza di reato, abbia dapprima indicato, all'atto dell'arresto, come propria lingua madre quella tedesca e poi, in sede di convalida dell'arresto, prima del decorso del termine di 24 ore previsto dall'art. 17, comma quarto, del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, abbia mutato la scelta anzidetta, ove risulti che gli atti sono stati comunque compiuti nella lingua di volta in volta indicata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)