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Sez. 4, Sentenza n. 12288 del 04/10/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 204168 - 01

Nullità nel processo penale - Nullità insanabili - In genere | Art. 14 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 - Atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al citato articolo 14 - Nullità assoluta - Previsione - Configurabilità solo in mancanza della richiesta di quale sia la lingua madre - Omessa verbalizzazione della richiesta - Nullità assoluta - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204168-01

Nullità nel processo penale - Nullità insanabili - In genere

L'art. 14 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, nel disciplinare l'ipotesi dell'arresto in flagranza e del fermo di polizia, dispone che l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali; devono chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua madre, che l'interrogatorio e ogni altro atto processuale devono svolgersi nella lingua dichiarata, che, in caso di rifiuto di rispondere, deve darsene atto nel verbale e deve, quindi, procedersi nella lingua presunta, che gli atti processuali posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen.. Poiché la prevista nullità assoluta scaturisce dall'interrogatorio o dagli altri atti processuali compiuti senza la richiesta di quale sia la lingua madre, è indispensabile che detta richiesta sia stata fatta, ancorché non verbalizzata. Ne deriva che la semplice mancanza di verbalizzazione, senza ulteriori specificazioni, non autorizza la conclusione che la richiesta non sia stata rivolta e, quindi, la ravvisabilità del vizio predetto. (Fattispecie in tema di annullamento della sentenza dichiarativa di nullità assoluta con rinvio per nuovo esame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)