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Sez. 5, Sentenza n. 8431 del 30/05/1997 Ud. (dep. 18/09/1997) Rv. 208605 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Minoranza di lingua tedesca - Nullità - Casi - Tassatività.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208605-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La presunta appartenenza di un imputato alla minoranza riconosciuta di lingua tedesca determina la nullità del processo che si svolga in lingua italiana soltanto quando l'imputato abbia espressamente richiesto lo svolgimento del processo in lingua tedesca. Ciò in quanto il d.P.R. n. 574 del 1988 - che detta norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari - sanziona con la nullità la violazione delle sue disposizioni in tema di lingua del processo soltanto in fattispecie contrassegnate dalla espressa opzione dell'imputato per la lingua diversa da quella usata nel processo nonché nell'ipotesi in cui non si proceda nella lingua del gruppo linguistico di presumibile appartenenza dell'arrestato o del fermato che si rifiutino di rispondere.

Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)