Sez. 5, Sentenza n. 12768 del 29/05/2006 (Rv. 590433 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Gruppi di società - Detrazione da parte della società controllante delle eccedenze d'imposta delle società controllate - Credito d'imposta riportato all'anno successivo - Detraibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, il d.m. 13 dicembre 1979, attuativo dell'art. 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiedendo, ai fini della detrazione da parte della società controllante delle eccedenze d'imposta risultanti dalle dichiarazioni periodiche della società controllata, il possesso di una data percentuale delle azioni di quest'ultima per un intero anno rispetto all'annata successiva in cui l'imposta viene detratta, esclude la detraibilità del credito d'imposta riportato dalla società controllata all'anno successivo, la cui utilizzazione a distanza di due anni potrebbe assumere carattere elusivo, in contrasto con le finalità perseguite dal decreto ministeriale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DM Finanze 13/12/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)