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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 5503 del 09/03/2007 (Rv. 596306 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Gruppi di società - Detrazione da parte della società controllante delle eccedenze d'imposta delle società controllate - Presupposti - Possesso della partecipazione per l'intero anno precedente - Compatibilità con il diritto comunitario - Questione interpretativa - Rimessione alla Corte di Giustizia CE.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596306-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il d.m. 13 dicembre 1979, nella parte in cui, riproducendo l'art. 73, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), subordina la detrazione da parte della società controllante delle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni periodiche della società controllata al possesso di oltre la metà delle azioni o delle quote di quest'ultima per l'intero anno solare precedente a quello in cui l'imposta viene detratta, introduce una valutazione tipizzata dell'esistenza di stretti vincoli tra le due società, la quale mira ad evitare che l'acquisto della partecipazione sociale abbia luogo al solo scopo di assicurarsi il vantaggio fiscale derivante dall'utilizzazione del credito IVA della società controllata. In relazione a tale disciplina, introdotta in attuazione dell'art. 4, par. 4, della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e volta a contrastare pratiche fraudolente o elusive, si pone peraltro un problema di compatibilità con la predetta direttiva, che impone la rimessione alla Corte di giustizia CE delle seguenti questioni interpretative: a) se l'art. 4, par. 4, cit. costituisca una norma sufficientemente precisa, la quale impone allo Stato membro, una volta che abbia deciso di adottare il regime in questione, di prevederne l'applicabilità in tutti i casi da essa descritti, b) se la previsione di un limite temporale, accompagnata dall'esclusione della facoltà di provare l'esistenza di una valida ragione economica per l'acquisto della partecipazione, costituisca un mezzo sproporzionato rispetto ai fini della direttiva ed all'osservanza del principio del divieto dell'abuso del diritto, c) se, comunque, tale disciplina sia da ritenersi contraria al principio della neutralità dell'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DM Finanze 13/12/1979, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)