Sez. 3, Sentenza n. 5794 del 15/11/1984 (Rv. 437472 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISTINZIONE TRA LA COMPRAVENDITA DELLE ERBE (COSIDDETTO CONTRATTO DI PASCIPASCOLO) ED IL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISTINZIONE TRA LA COMPRAVENDITA DELLE ERBE (COSIDDETTO CONTRATTO DI PASCIPASCOLO) ED IL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - CRITERI.*
Il tratto distintivo tra la compravendita delle erbe (cosiddetto contratto di pascipascolo) ed il contratto di affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che nell'uno - avente ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantità di erbe utilizzabili - l'uso del terreno rappresenta il mezzo per l'apprensione o l'utilizzazione delle erbe entro i limiti di quantità e di tempo espressamente predeterminati; mentre nell'altro - avente ad oggetto diretto il godimento del fondo per un corrispettivo annuale o periodico che prescinde dal quantitativo di erba prodotto ed in concreto utilizzato - l'uso del terreno non è soggetto a limitazioni di sorta. In questo secondo caso, l'intento pratico delle parti è diretto al godimento del terreno pascolativo quale risultato di una gestione produttiva, per modo che il diritto di utilizzare il bene non compete per l'intrinseca sua qualità di bene fruttifero, avulso dalla cosa che lo produce, ma quale diritto conseguente all'organizzazione produttiva, che si conclude con l'acquisto dei frutti, costituendo l'uso del fondo il mezzo indispensabile per l'Esercizio dell'attività produttiva. (V 836/83, mass n 425591; (V 4121/82, mass n 422096; (V 5075/81, mass n 415872; (V 2173/80, mass n 405838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)