diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4121 del 13/07/1982 (Rv. 422096 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE TRA VENDITA DELLE ERBE ED AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422096-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE TRA VENDITA DELLE ERBE ED AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO.*

Il tratto distintivo tra la compravendita delle erbe (contratto cosiddetto di pascipascolo) ed il contratto di affitto di fondo pascolativo sta nella circostanza che nell'uno - avente ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantità di erbe utilizzabili - l'uso del terreno rappresenta il mezzo per l'apprensione o l'utilizzo delle erbe entro i limiti di quantità e di tempo espressamente predeterminati; mentre nell'altro - avente ad oggetto il godimento del fondo per un corrispettivo annuale o periodico che prescinde dal quantitativo di erba prodotto ed in concreto utilizzato - l'uso del terreno non è soggetto a limitazioni di sorta. All'individuazione del rapporto è inconferente la circostanza che le erbe vengano sfalciate e portate via ovvero fatte consumare in loco dal bestiame. (V 2173/80, mass n 405838; (V 2019/80, mass n 405653; (V 5815/79, mass n 402470; (V 1123/73, mass n 363614).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)