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Sez. L, Sentenza n. 5075 del 10/09/1981 (Rv. 415872 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO PASCOLATIVO E CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ERBA - QUALIFICAZIONE - CRITERI - INTENTO PRATICO DELLE PARTI - RILEVANZA - OGGETTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1981-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415872-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO PASCOLATIVO E CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ERBA - QUALIFICAZIONE - CRITERI - INTENTO PRATICO DELLE PARTI - RILEVANZA - OGGETTI RISPETTIVI.*

Ai fini della qualificazione del contratto come affitto di fondo rustico pascolativo, in quanto tale soggetto alla disciplina propria dei contratti agrari, ovvero come compravendita di erba, è decisivo l'intento pratico delle parti, che, nel primo caso, ha per oggetto principale e fondamentale il godimento integrale ed illimitato del terreno pascolativo, contro il pagamento di un canone annuo, o comunque periodico, indipendente dalla quantità di erba prodotta ed in concreto utilizzata, mentre, nel secondo caso, ha per oggetto principale l'erba, rappresentando l'uso del fondo solo il mezzo per l'apprensione della stessa entro limiti di quantità (in relazione alla quale viene stabilito il corrispettivo) o di tempo espressamente determinati. (V. 2173/80, mass. N. 405838; (V. 5815/79, mass. N. 402470; (V. 1123/73, mass. N. 363614).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)