Sez. L, Sentenza n. 5002 del 08/04/2002 (Rv. 553568 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Indicazione erronea dell'INPS all'assicurato circa il numero dei contributi versati - Conseguente danno dell'assicurato - Responsabilità dell'istituto - Natura contrattuale - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'INPS - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato un'indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danno subito dal lavoratore è riconducibile a responsabilità contrattuale dell'istituto, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l'esonero del danneggiato dall'onere di provare la colpa dell'autore del fatto dannoso - salva la dimostrazione, da parte dell'istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento - ma non dalla prova del nesso causale fra l'evento dannoso e l'erronea indicazione fornita dall'INPS (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da lavoratore autonomo che, in conseguenza dell'erronea indicazione, per difetto, della contribuzione versata, aveva lamentato di non aver potuto usufruire del diritto a pensione già maturato e di aver dovuto continuare la propria attività lavorativa onde conseguire la pensione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)