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Sez. 2, Sentenza n. 6491 del 06/11/1986 (Rv. 448658 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448658-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE.*

Ai sensi dell'art. 1483 cod. civ., la garanzia per evizione - che sanziona l'inadempimento, da parte del venditore, dell'obbligazione di cui all'art. 1476 n. 2 cod. civ. - impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita, salvo che si accerti avere l'alienante agito con dolo o colpa, nel qual caso l'acquirente ha invece diritto al risarcimento integrale del danno. (Conf 3249/81, mass n 413830; (Conf 1511/79, mass n 397859; (Conf 1494/71, mass n 351832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)