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Sez. 3, Sentenza n. 1494 del 18/05/1971 (Rv. 351832 - 01)

VENDITA - EVIZIONE - TOTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITAZIONE ALL'INTERESSE NEGATIVO - VENDITORE IN DOLO O COLPA - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351832-01

VENDITA - EVIZIONE - TOTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITAZIONE ALL'INTERESSE NEGATIVO - VENDITORE IN DOLO O COLPA - INTEGRALITA DEL RISARCIMENTO.*

In caso di evizione totale, il venditore e tenuto nei confronti del compratore evitto al risarcimento del danno che e limitato normalmente al cosidetto 'interesse negativò, comprensivo cioe soltanto della restituzione del prezzo e del rimborso delle spese della vendita e dei frutti che il compratore abbia dovuto restituire a colui dal quale e stato evitto, oltre gli accessori. Qualora, pero, il venditore, in relazione alla causa che ha determinato l'evizione, sia in dolo o in colpa, il compratore evitto ha diritto all'integrale risarcimento dei danni, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico di un inadempimento del debitore. (Conf 2897'68, mass n 335628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)