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Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 14/04/1994 (Rv. 486157 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Totale | Vendita di fondo agricolo - Esercizio della prelazione ai danni dell'acquirente ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Risarcimento del venditore a favore dell'acquirente retrattato - Determinazione - Interesse negativo - Limiti.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486157-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Totale

Il risarcimento da parte del venditore di fondo agricolo in favore dell'acquirente retrattato a norma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, inquadrandosi la responsabilità del venditore nell'ambito di quella per evizione disciplinata dall'art. 1483 cod. civ., è normalmente dovuto, ai sensi dell'art. 1479 cod. civ., nei limiti del cosiddetto interesse negativo, costituito principalmente dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita, salvo che sussista il dolo o la colpa del venditore, in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, come nell'ipotesi di violazione della garanzia espressamente prestata con riferimento alla inesistenza di diritti di prelazione spettanti a terzi, nel qual caso il venditore medesimo è obbligato al risarcimento totale del danno, comprensivo anche del lucro cessante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)