diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 10/03/1979 (Rv. 397859 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397859-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*

Nell'ipotesi di evizione totale il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali; tuttavia, qualora si accerti che abbia agito con dolo o con colpa, in riferimento alla particolare causa che ha determinato la evizione, il venditore e obbligato al risarcimento integrale del danno, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell'inadempimento. (Conf 1494/71, mass n 351832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)