Sez. 3, Sentenza n. 3249 del 16/05/1981 (Rv. 413830 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - EFFETTI - OBBLIGHI DEL VENDITORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - EFFETTI - OBBLIGHI DEL VENDITORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*
Ai sensi dell'art 1483 cod civ, la garanzia per evizione - che sanziona l'inadempimento del venditore all'obbligazione di cui all'art 1476 n 2 cod civ - impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tranne che si accerti che l'alienante abbia agito con dolo o colpa, nel qual caso lo acquirente ha invece diritto all'integrale risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante. Tale domanda di piu ampio ristoro pecuniario e riferibile non al concorrente esperimento di due azioni diverse (quella generale di responsabilita ex art 1453 cod civ e quella ex art 1483 dello stesso codice), ma all'esperimento di un'Azione unica, che resta pur sempre connessa al diritto alla garanzia per evizione, la cui disciplina, nel ricorso dell'elemento psicologico suddetto, resta solo integrata da quella dell'art 1453 citato. (Conf 1511/79, mass n 397859, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)