Sez. 5, Sentenza n. 42207 del 08/06/2005 Ud. (dep. 23/11/2005) Rv. 232563 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria contenente anche statuizioni civili - Impugnazione dell'imputato - Qualificabilità come appello - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
È qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, contenente anche statuizioni civili e con la quale gli sia stata inflitta condanna alla sola pena pecuniaria, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato - anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)