Sez. 5, Sentenza n. 45227 del 09/11/2005 Ud. (dep. 13/12/2005) Rv. 232814 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno - Impugnazione dell'imputato che contesta il giudizio di responsabilità - Qualificabilità come appello e non come ricorso per cassazione.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso imputato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile è qualificabile, ove con essa venga contestato il giudizio di responsabilità, come appello e non come ricorso per cassazione, alla luce del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)