Sez. 5, Sentenza n. 5098 del 06/12/2005 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233599 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria contenente anche statuizioni civili - Impugnazione dell'imputato - Qualificabilità come appello.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, con la quale sia inflitta condanna alla sola pena pecuniaria e siano disposte anche statuizioni civili, indipendentemente da una specifica impugnazione di queste ultime conseguenti alla pronuncia di condanna, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. il quale - prevedendo che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle rifusioni delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato - comporta la conseguenza di rendere appellabile anche la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, se accompagnata da statuizioni civili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)