Sez. 7, Ordinanza n. 19664 del 31/03/2005 Cc. (dep. 24/05/2005) Rv. 231499 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno alla P.C. - Impugnazione dell'imputato che contesta il giudizio di responsabilità - Qualificabilità come appello e non come ricorso in cassazione.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato il predetto ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile è qualificabile come appello, anche se proposta con ricorso per cassazione, laddove venga contestato il giudizio di responsabilità, dal quale scaturisce ex lege l'obbligo del colpevole alle restituzioni o al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)