Sez. 5, Sentenza n. 5128 del 20/12/2005 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233405 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria - Contenente statuizioni civili - Impugnazione dell'imputato - Appello - Qualificabilità - Condizioni - Fondamento.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
In tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Giudice di pace, quantunque l'art. 37 D.Lgs. n.274 del 2000 preveda che la sentenza del Giudice di pace di condanna a pena pecuniaria è appellabile solo nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, deve tuttavia ritenersi che il gravame contro il provvedimento sia l'appello qualora la sentenza, anche indipendentemente da una specifica impugnazione circa il risarcimento conseguente alla condanna, contenga statuizioni civili, atteso l'effetto estensivo dell'impugnazione contro la condanna penale previsto dall'art. 574 comma quarto cod. proc. pen. (Conforme a sent. n. 5126, 5131e 8089 del 2006, non massimate)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)