Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 14/03/1996 (Rv. 496347 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Morte cagionata da fatto illecito altrui - Risarcimento del danno biologico - Diritto "iure hereditatis" dei congiunti del defunto - Sussistenza - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In caso di morte di un soggetto, cagionata dal fatto illecito altrui, i congiunti del defunto acquistano "iure hereditatis" il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento dell'illecito e quello del decesso, qualora i due momenti siano separati da un apprezzabile lasso di tempo. In caso di morte immediata, invece, gli eredi non acquistano alcun diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa: sia perché la morte determina l'assoluta incapacità, da parte del defunto, a disporre di ogni diritto; sia perché la liquidazione del danno biologico - essendo correlata al pregiudizio alla salute - ha per presupposto che sussista comunque una salute residua, cioè che il danneggiato permanga in vita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)